Accesso documentale

Fonte normativa

L. 7 agosto 1990, n. 241.

Regolamento per l’accesso civico semplice, l’accesso civico generalizzato, l’accesso ambientale e l’accesso documentale (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 dd 09.11.2020).

 

Cos'è l'accesso documentale (L. n. 241/90)?

Il diritto di accesso si sostanzia nella facoltà degli interessati di prendere visione o di chiedere copia dei documenti amministrativi, previo pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca.

L'accesso può essere esercitato da chiunque abbia un interesse personale, qualificato, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti amministrativi. La richiesta di accesso deve essere rivolta, in modo informale o formale, alla struttura che è competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.


A chi viene presentata l'istanza di accesso documentale?

L’istanza viene presentata al Responsabile Area Affari Generali, utilizzando il modulo per la richiesta di accesso documentale.


Spese rilascio documenti

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è sottoposto ai costi e rimborsi previsti all’art. 28 al Regolamento per l’accesso civico semplice, l’accesso civico generalizzato, l’accesso ambientale e l’accesso documentale.