Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato

Fonte normativa
Art. 5 D.Lgs. 33/2013, come modificato da art. 6, D.Lgs. 97/2016.
Regolamento per l’accesso civico semplice, l’accesso civico generalizzato, l’accesso ambientale e l’accesso documentale(deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 dd 09.11.2020).

 

Cos'è l'accesso civico semplice?
È il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare per legge e che non risultano pubblicati.
 
Cos'è l'accesso civico generalizzato?
È il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
 
A chi viene presentata l'istanza di accesso civico semplice?
L’istanza viene presentata al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.), utilizzando il modulo per la richiesta di accesso civico semplice.
 
A chi viene presentata l'istanza di accesso civico generalizzato?
L’istanza viene presentata al Responsabile Area Affari Generali, utilizzando il modulo per la richiesta di accesso civico generalizzato.
 
Spese rilascio documenti
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi come da regolamento.
 
Rimedi avverso il rifiuto totale o parziale o la mancata risposta entro i 30 giorni
Il richiedente, ai sensi del regolamento:
-  può presentare richiesta di riesame al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), avverso il provvedimento dell'Ufficio competente (vedi modulo per la richiesta di riesame);
-  può proporre ricorso al TAR o al Difensore civico regionale avverso la decisione:
     -  dell'Amministrazione;
     -  in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.