Accesso ambientale

Fonte normativa

D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”.

Regolamento per l’accesso civico semplice, l’accesso civico generalizzato, l’accesso ambientale e l’accesso documentale (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 dd 09.11.2020).


Cos'è l'accesso ambientale (D.lgs. n. 195/05)?

È il diritto di chiunque ne faccia richiesta, anche senza dover dichiarare il proprio interesse, di accedere alle informazioni relative all'ambiente detenute da AUSIR come previsto dal D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”.


A chi viene presentata l'istanza di accesso ambientale?

L’istanza viene presentata al Responsabile Area Affari Generali, utilizzando il modulo per la richiesta di accesso ambientale.


Spese rilascio documenti

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è sottoposto ai costi e rimborsi previsti all’art. 28 del Regolamento per l’accesso civico semplice, l’accesso civico generalizzato, l’accesso ambientale e l’accesso documentale.